Art. 30.
(Attività di microcredito).

      1. La Repubblica riconosce le attività di microcredito quale strumento economico innovativo che contribuisce in maniera determinante alla lotta contro la povertà e allo sviluppo autoctono dei popoli, con l'effetto di implementare meccanismi virtuosi di sviluppo e di emancipazione economica delle popolazioni più povere, escluse dai canali economici e finanziari tradizionali. Nell'ambito delle attività di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale, sono favorite le attività di microcredito aventi come scopo la creazione e lo sviluppo di attività imprenditoriali socialmente e ambientalmente sostenibili, volte in primo luogo al soddisfacimento dei bisogni essenziali delle popolazioni locali.
      2. I soggetti di cui all'articolo 24, che svolgono attività di microcredito secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, sono iscritti, su propria richiesta, in appositi albi o registri tenuti a livello nazionale e regionale, e beneficiano di agevolazioni fiscali ed esenzioni dai tassi di importazione, stabilite dal Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale.
      3. Negli albi di cui al comma 2 possono essere iscritte le associazioni e le società cooperative che:

          a) sono costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile;

 

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          b) hanno come fine statutario lo svolgimento dell'attività di microcredito, nonché obiettivi di solidarietà internazionale e di cooperazione allo sviluppo;

          c) non risultano in alcun modo collegate con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;

          d) possono dimostrare di avere svolto attività di microcredito negli ultimi due anni;

          e) non hanno al loro interno la presenza di soci sovventori;

          f) documentano che la presenza dei lavoratori non soci è inferiore a quella dei soci lavoratori;

          g) si ispirano nelle loro operazioni ai princìpi della finanza eticamente orientata.

      4. Ai fini di cui al presente articolo sono valutate con particolare attenzione le iniziative che, oltre ad incrementare la partecipazione del movimento cooperativo dei Paesi partner, salvaguardano, altresì, i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in tali attività.